Presupposti per la risoluzione del concordato preventivo
09 Gennaio 2015
Presupposto per la risoluzione del concordato preventivo è, ai sensi dell'art. 186 l. fall., un inadempimento di non scarsa importanza: prima di poter effettuare la valutazione in ordine alla rilevanza e gravità, è necessario, pertanto, accertare che vi sia stato un inadempimento, ossia la mancata effettuazione della prestazione dovuta da parte del debitore. È possibile risolvere il concordato quando emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni si rivelino insufficienti, in base a una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari. Tale valutazione del tribunale, che costituisce il pendant di quella relativa alla fattibilità giuridica in fase di omologa, presuppone un confronto tra l'andamento della liquidazione e l'impatto effettivo, e non meramente congetturale, dell'incapienza dei beni; non è possibile effettuare tale valutazione a liquidazione appena avviata, esclusivamente sulla base dell'emersione di una riduzione dell'attivo, rispetto a quello prospettato nella proposta, e dell'impatto sul passivo derivante dalla sopravvenienza costituita da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un creditore. |