Presupposti per la risoluzione del concordato preventivo

La Redazione
09 Gennaio 2015

Presupposto per la risoluzione del concordato preventivo è, ai sensi dell'art. 186 l. fall., un inadempimento di non scarsa importanza: prima di poter effettuare la valutazione in ordine alla rilevanza e gravità, è necessario, pertanto, accertare che vi sia stato un inadempimento, ossia la mancata effettuazione della prestazione dovuta da parte del debitore.

Presupposto per la risoluzione del concordato preventivo è, ai sensi dell'art. 186 l. fall., un inadempimento di non scarsa importanza: prima di poter effettuare la valutazione in ordine alla rilevanza e gravità, è necessario, pertanto, accertare che vi sia stato un inadempimento, ossia la mancata effettuazione della prestazione dovuta da parte del debitore.

È possibile risolvere il concordato quando emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni si rivelino insufficienti, in base a una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari. Tale valutazione del tribunale, che costituisce il pendant di quella relativa alla fattibilità giuridica in fase di omologa, presuppone un confronto tra l'andamento della liquidazione e l'impatto effettivo, e non meramente congetturale, dell'incapienza dei beni; non è possibile effettuare tale valutazione a liquidazione appena avviata, esclusivamente sulla base dell'emersione di una riduzione dell'attivo, rispetto a quello prospettato nella proposta, e dell'impatto sul passivo derivante dalla sopravvenienza costituita da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un creditore.

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