Omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
12 Gennaio 2015
In sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere non è limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto. La percentuale minima di soddisfacimento del 60% dei crediti aderenti all'accordo di ristrutturazione, rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore, deve essere raggiunta alla data di deposito del ricorso ex art. 182-bis l. fall. |