Omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

La Redazione
12 Gennaio 2015

In sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere non è limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto.

In sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere non è limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto.
La natura sostanziale, e non meramente formale, del controllo del Tribunale ha la funzione di garantire i creditori estranei, rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, considerato che nella procedura de qua non è previsto un loro coinvolgimento negoziale: a fronte della mancanza di una possibilità, per i creditori estranei, di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi, ove non fosse previsto un vaglio di merito del tribunale sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione.
Al Tribunale rimane preclusa soltanto la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori.

La percentuale minima di soddisfacimento del 60% dei crediti aderenti all'accordo di ristrutturazione, rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore, deve essere raggiunta alla data di deposito del ricorso ex art. 182-bis l. fall.

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