Inammissibilità del concordato per mancanza della relazione giurata

La Redazione
13 Gennaio 2015

In caso di concordato preventivo che preveda la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se non è accompagnato dalla relazione giurata, ex art. 160, comma 2, l. fall., volta ad attestare la previsione del piano secondo cui la soddisfazione dei creditori, pur non integrale, sia comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni.

In caso di concordato preventivo che preveda la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se non è accompagnato dalla relazione giurata, ex art. 160, comma 2, l. fall., volta ad attestare la previsione del piano secondo cui la soddisfazione dei creditori, pur non integrale, sia comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni.
Tale relazione, pur non essendo un requisito di ammissibilità della domanda concordataria, deve necessariamente preesistere alla relazione dell'attestatore ex art. 161, comma 3, l. fall.

Il potere del Tribunale, ex art. 162 l. fall., di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti, non può consentire di supplire ad una carenza iniziale nel corredo documentale che deve accompagnare il ricorso ex artt. 160 e 161 l. fall.

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