Contratti bancari relativi a linee di credito autoliquidanti: inammissibili sospensione e scioglimento

La Redazione
15 Gennaio 2015

Nell'ambito di un concordato preventivo, devono essere escluse dalla nozione di rapporto pendente, rilevante ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., le situazioni in cui residui unicamente un debito o credito, essendosi già verificati tutti gli effetti del contratto, ad eccezione della prestazione di uno dei due contraenti.

Nell'ambito di un concordato preventivo, devono essere escluse dalla nozione di rapporto pendente, rilevante ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., le situazioni in cui residui unicamente un debito o credito, essendosi già verificati tutti gli effetti del contratto, ad eccezione della prestazione di uno dei due contraenti.
Di conseguenza non possono essere concessi la sospensione o lo scioglimento di contratti bancari inerenti linee di credito c.d. autoliquidanti, trattandosi di rapporti in cui la Banca ha esaurito la propria prestazione, mediante anticipazione dei crediti su fatture, così che l'unica prestazione residua concerne il pagamento da parte del debitore.

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