Il creditore strategico soggiace alle regole del concorso sostanziale

La Redazione
16 Gennaio 2015

La soddisfazione integrale e immediata del creditore c.d. strategico, ai sensi del comma 4 del art. 182-quinquies l. fall. non estranea quest'ultimo dal concorso dei creditori: il dettato normativo del citato articolo infatti afferma l'obbligatorietà del concorso verso tutti i creditori e non pone alcuna eccezion e nel caso di concordato con continuità così come non possono sottrarsi i creditori c.d. strategici. Il creditore strategico soggiace alla disciplina concordataria, compreso quanto disciplinato all'art. 55 l. fall. e, non può compiere atti individuali di esecuzione nei confronti della società in concordato, qualora questa manchi all'obbligo di adempimento.

La soddisfazione integrale e immediata del creditore c.d. strategico, ai sensi del comma 4 del art. 182-quinquies l. fall. non estranea quest'ultimo dal concorso dei creditori: il dettato normativo del citato articolo infatti afferma l'obbligatorietà del concorso verso tutti i creditori e non pone alcuna eccezion e nel caso di concordato con continuità così come non possono sottrarsi i creditori c.d. strategici. Il creditore strategico soggiace alla disciplina concordataria, compreso quanto disciplinato all'art. 55 l. fall. e, non può compiere atti individuali di esecuzione nei confronti della società in concordato, qualora questa manchi all'obbligo di adempimento.

Il creditore anteriore strategico/funzionale chirografario può essere trattato diversamente dal proponente in misura differenziata rispetto agli altri creditori ma non ha diritto al pagamento di interessi, salvo quelli maturati ante concorso; inoltre al pari di qualsiasi creditore soddisfatto integralmente, qualora sia previsto anche nei loro confronti un pagamento integrale, non hanno diritto di voto per la quota che a loro non spetta.

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