Fallibilità della società in house che non esercita servizio pubblico essenziale di competenza pubblicistica

La Redazione
19 Gennaio 2015

Può dichiararsi il fallimento della società “in house” (totalmente partecipata da enti pubblici) che non esercita un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica, poiché la stessa agisce sul mercato con finalità di lucro e si atteggia - nei rapporti coi terzi - come un soggetto privato, non potendosi invece desumere un ostacolo alla fallibilità dall'affermata giurisdizione del giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori.

Può dichiararsi il fallimento della società “in house” (totalmente partecipata da enti pubblici) che non esercita un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica, poiché la stessa agisce sul mercato con finalità di lucro e si atteggia - nei rapporti coi terzi - come un soggetto privato, non potendosi invece desumere un ostacolo alla fallibilità dall'affermata giurisdizione del giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Tribunale di Palermo - 13 ottobre 2014
Tribunale di Pescara - 14 gennaio 2014
Tribunale di Modena - 10 gennaio 2014


Contra:
Tribunale di Teramo - 20 ottobre 2014
Tribunale di Napoli - 9 gennaio 2014
Tribunale di Verona - 19 dicembre 2013

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