Fallimento: nozione di impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio

La Redazione
20 Gennaio 2015

La recente novella apportata all'art. 2571-bis n. 5 c.c. (modificato con l'art. 36 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 10 febbraio 2012) impone all'interprete di ricostruire la nozione di impresa artigiana non tanto alla luce dell'art. 2083 c.c. quanto, piuttosto, con riferimento ai criteri contenuti nella nota legge n. 443 del 1985.

La recente novella apportata all'art. 2571-bis n. 5 c.c. (modificato con l'art. 36 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 10 febbraio 2012) impone all'interprete di ricostruire la nozione di impresa artigiana non tanto alla luce dell'art. 2083 c.c. quanto, piuttosto, con riferimento ai criteri contenuti nella nota legge n. 443 del 1985.
Tale riferimento è ad un tempo formale (iscrizione all'albo, numero massimo di diepdenti, ecc.) e sostanziale (prevalenza del costo per il lavoro sul costo legato agli aspetti organizzativi, gestionali e di capitale) non potendosi a tal fine omettere di valorizzare i costi per l'acquisto di merci oggetto di lavorazioni e servizi, né - al contrario - limitarsi a considerare una sola frazione non meglio precisata del capitale circolante o i soli ammortamenti dell'esercizio in cui il credito oggetto di insinuazione è maturato.

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