Concordato: controllo del tribunale sulla formazione delle classi e rapporti con il fallimento
21 Gennaio 2015
Nel concordato preventivo il controllo del tribunale sulla formazione delle classi è finalizzato a garantire una formazione genuina della maggioranza. In tema di rapporti tra procedure concorsuali, pur dovendosi escludere che vi sia una necessaria prevalenza del concordato preventivo rispetto al fallimento, bensì un fenomeno di consequenzialità eventuale di quest'ultimo all'esito negativo della procedura concordataria, una volta che l'esigenza di coordinamento sia stata espressa dal primo giudice nella direzione di una previa definizione del concordato, l'accertamento di vizi del decreto di inammissibilità del concordato può legittimare una revoca, ex art. 18 l. fall., anche della successiva sentenza di fallimento, posto che l'esito positivo della prima procedura avrebbe impedito la pronuncia della sentenza. |