Incompetenza per territorio nella procedura concordataria

La Redazione
04 Febbraio 2015

Il principio generale in base al quale l'incompetenza deve essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ex art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione, si applica anche alle controversie in materia fallimentare: nell'ambito del fallimento tale termine ultimo viene individuato nell'udienza di comparizione del fallendo e dei creditori istanti, mentre nella procedura di concordato preventivo la sede deputata a valutare nel contraddittorio delle parti la sussistenza dei presupposti processuali, e tra questi anche quello della competenza, è l'udienza fissata ex art. 180, comma 1, l. fall.

Il principio generale in base al quale l'incompetenza deve essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ex art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione, si applica anche alle controversie in materia fallimentare: nell'ambito del fallimento tale termine ultimo viene individuato nell'udienza di comparizione del fallendo e dei creditori istanti, mentre nella procedura di concordato preventivo la sede deputata a valutare nel contraddittorio delle parti la sussistenza dei presupposti processuali, e tra questi anche quello della competenza, è l'udienza fissata ex art. 180, comma 1, l. fall.

La competenza a pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, intesa come centro direttivo ed amministrativo dei suoi affari.
Il trasferimento della sede legale intervenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso non rileva ai fini dell'individuazione della competenza.

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