In prededuzione il credito del professionista se il suo operato è stato utile per i creditori

La Redazione
06 Febbraio 2015

Il credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori.

Il credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori.
In questo caso la difficoltà di riconoscere una specifica utilità all'attività del professionista si scontra con il fatto che l'attività di assistenza del professionista non ha messo capo al deposito di una proposta di concordato tale da poter considerare un'astratta utilità per i creditori con valutazione ex ante al momento della prestazione dell'attività.


Tuttavia non può essere negato che una specifica utilità possa derivare ai creditori dal deposito della domanda di concordato con riserva, in virtù dell'antergazione degli effetti del fallimento al momento della consecutio di procedure.
L'attività professionale a ciò dedicata ha sicuramente attitudine conservativa e antergativa degli effetti del fallimento per la massa e questa attitudine conservativa comporta utilità per i creditori e come tale va riconosciuta in prededuzione.
Altrettanto deve dirsi per il deposito della domanda di fallimento che conclude l'iter conservativo degli effetti sostanziali e processuali della domanda di concordato e che gode anch'essa di riconoscimento prededuttivo.

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