Voto espresso al di fuori dell’adunanza dei creditori e non necessità di procura speciale

La Redazione
18 Febbraio 2015

Non appare condivisibile la tesi secondo cui il voto espresso nel termine dei venti giorni successivi alla adunanza dei creditori debba essere espresso solo a seguito di rilascio di procura speciale come previsto dall'art. 174 l. fall.

Non appare condivisibile la tesi secondo cui il voto espresso nel termine dei venti giorni successivi alla adunanza dei creditori debba essere espresso solo a seguito di rilascio di procura speciale come previsto dall'art. 174 l. fall.

La procura è prevista solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza.
Nel caso di voto espresso successivamente non si pone un problema di delega ma solo di espressione di voto secondo le regole proprie della manifestazione di volontà.

Anche a ritenere che i soggetti che hanno comunicato il voto non avessero i poteri di formare la volontà della banca creditrice votante la mera comunicazione del voto espresso legittimamente dagli organi a ciò preposti poteva provenire anche da soggetti non muniti dei poteri rappresentativi.

E' priva di riscontro la tesi che la comunicazione della volontà del creditore debba provenire necessariamente dal soggetto che può esprimerla.

Sullo stesso argomento, in senso contrario:
Tribunale di Velletri - 17 aprile 2014

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