Voto espresso al di fuori dell’adunanza dei creditori e non necessità di procura speciale
18 Febbraio 2015
Non appare condivisibile la tesi secondo cui il voto espresso nel termine dei venti giorni successivi alla adunanza dei creditori debba essere espresso solo a seguito di rilascio di procura speciale come previsto dall'art. 174 l. fall. La procura è prevista solo nel caso in cui il creditore non sia presente personalmente in adunanza. Anche a ritenere che i soggetti che hanno comunicato il voto non avessero i poteri di formare la volontà della banca creditrice votante la mera comunicazione del voto espresso legittimamente dagli organi a ciò preposti poteva provenire anche da soggetti non muniti dei poteri rappresentativi.
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