Ammissibile lo scioglimento di contratti pendenti anche nel preconcordato

La Redazione
19 Febbraio 2015

La disciplina di cui all'art. 169-bis l. fall., relativa allo scioglimento di contratti pendenti, è applicabile anche al preconcordato.

La disciplina di cui all'art. 169-bis l. fall., relativa allo scioglimento dir contratti pendenti, è applicabile anche al preconcordato.
Ciò sia per ragioni letterali, atteso che il dato testuale dell'art. 169-bis fa riferimento al ricorso di cui all'art. 161, senza limitazioni di sorta, sia per ragioni di ordine sistematico, non potendosi escludere che, a fronte di una proposta già sufficientemente delineata, e tenendo conto delle circostanze concrete, sia possibile individuare, già nella fase preconcordataria, quei contratti da far cessare, per evitare il prodursi di costi da porre in prededuzione.

Gli effetti dello scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169-bis, decorrono dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161, atteso che con questo adempimento il debitore assolve all'onere di fornire adeguata comunicazione ai creditori della volontà di sciogliersi da determinati contratti.

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