Ammissibile lo scioglimento di contratti pendenti anche nel preconcordato
19 Febbraio 2015
La disciplina di cui all'art. 169-bis l. fall., relativa allo scioglimento dir contratti pendenti, è applicabile anche al preconcordato. Gli effetti dello scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169-bis, decorrono dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161, atteso che con questo adempimento il debitore assolve all'onere di fornire adeguata comunicazione ai creditori della volontà di sciogliersi da determinati contratti.
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