Inefficacia della rinuncia al concordato, a fini abusivi, per evitare il successivo fallimento
23 Febbraio 2015
La rinuncia alla domanda di concordato, formulata dal debitore a seguito di esplicita amissione della consapevole inammissibilità della proposta e della richiesta di fallimento da parte del PM, costituisce abuso del diritto, perché finalizzata a impedire la dichiarazione di fallimento, ed è pertanto inefficace. Il debitore non può evitare, con un uso distorto dello strumento concordatario, che il tribunale pronunci espressamente l'inammissibilità e che, a seguito di richiesta del pubblico ministero, dichiari conseguentemente il fallimento. |