Crisi da sovraindebitamento. Apporto di finanza esterna da procedura concordataria
25 Febbraio 2015
Qualora la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento preveda l'apporto di finanza esterna proveniente dall'esecuzione di un concordato preventivo tra le due procedure viene in essere un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tale per cui in sede di attestazione di fattibilità del piano, da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, questa dovrà essere valutata in relazione alla probabilità di realizzo del surplus necessario alla procedura di sovraindebitamento in sede concorsuale. La disciplina relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento non esprime alcun divieto al deposito di una proposta di accordo già nel momento in cui si chiede la nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi. È quindi legittima la scelta effettuata dai proponenti di farsi assistere dai propri professionisti per la stesura della proposta, salvo ogni eventuale successiva modifica fino al momento in cui la proposta non sia portata a conoscenza dei creditori. |