Scioglimento dei contratti pendenti nel preconcordato, contraddittorio e effetti
27 Febbraio 2015
La disciplina di cui all'art. 169-bis l. fall., inerente la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, è applicabile tanto al concordato pieno quanto a quello con riserva, così come agli altri istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 161, comma 7), ai finanziamenti di cui all'art. 182-quinquies, comma 1 e, nel concordato con continuità, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al comma 4. La ratio comune di tali istituti è infatti quella di favorire l'accesso al concordato e la protezione della sua fase preparatoria, anche a pregiudizio degli interessi creditori. Il procedimento volto alla decisione circa l'autorizzazione o meno allo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall., pur essendo un procedimento a giurisdizione volontaria, è idoneo ad incidere sul diritto soggettivo potenzialmente contrapposto a quello del contraente, con effetti eventualmente irreversibili, è quindi da applicarsi il principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l. fall. retroagisce alla data della richiesta di autorizzazione e non alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva e nemmeno alla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese; pertanto i diritti maturati nel frattempo avranno natura predotta essendo sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti ex art. 161, comma 7, l. fall.
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