Sospensione dei contratti pendenti nel concordato in bianco

La Redazione
02 Marzo 2015

La sospensione dei contratti in corso di esecuzione disciplinata all'art. 169-bis l. fall. è compatibile con la fase di preconcordato, non essendovi alcuna disposizione che limiti l'applicabilità della disposizione oltre al caso in cui sia già avvenuto il deposito del piano e della proposta. Inoltre la sospensione in sede di concordato in bianco è funzionale, al pari degli altri effetti protettivi stabiliti all'art. 168 l. fall., ad anticipare la salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore ed a consentirgli di strutturare un piano diretto, anche nell'interesse del ceto creditorio, al superamento della crisi d'impresa.

La sospensione dei contratti in corso di esecuzione disciplinata all'art. 169-bis l. fall. è compatibile con la fase di preconcordato, non essendovi alcuna disposizione che limiti l'applicabilità della disposizione oltre al caso in cui sia già avvenuto il deposito del piano e della proposta. Inoltre la sospensione in sede di concordato in bianco è funzionale, al pari degli altri effetti protettivi stabiliti all'art. 168 l. fall., ad anticipare la salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore ed a consentirgli di strutturare un piano diretto, anche nell'interesse del ceto creditorio, al superamento della crisi d'impresa.

Possono essere oggetto di sospensione/scioglimento ex art. 169-bis l. fall i contratti preliminari di compravendita/permuta di immobili, non essendo di alcun ostacolo il fatto che le promissarie acquirenti/permutanti abbiano già proposto.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Corte d'Appello di Milano - 4 febbraio 2015, decr.

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