Prededuzione dei crediti dell’avvocato del debitore in concordato: valutazione dell’utilità dell’attività

La Redazione
09 Marzo 2015

Spetta la prededuzione, ex art. 111 l. fall., per il credito del professionista che ha assistito il debitore nella procedura di concordato preventivo, poi sfociata nel fallimento, se sussiste un rapporto di strumentalità dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura, che si sia rivelata utile al ceto creditorio: a tal fine il giudice è chiamato a svolgere una valutazione in concreto sull'utilità dell'opera svolta dal professionista, non potendosi ritenere automatica la funzionalità della prestazione.

Spetta la prededuzione, ex art. 111 l. fall., per il credito del professionista che ha assistito il debitore nella procedura di concordato preventivo, poi sfociata nel fallimento, se sussiste un rapporto di strumentalità dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura, che si sia rivelata utile al ceto creditorio: a tal fine il giudice è chiamato a svolgere una valutazione in concreto sull'utilità dell'opera svolta dal professionista, non potendosi ritenere automatica la funzionalità della prestazione.

Non può essere ritenuta utile per il ceto creditorio la presentazione di una domanda di concordato preventivo quando già era emersa la situazione di crisi dell'impresa debitrice ed erano già state depositate istanze di fallimento: in tali ipotesi, pertanto, il credito del professionista per l'attività svolta nella procedura concordataria non può essere ammesso in prededuzione nel successivo fallimento.

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