Contratti in corso di esecuzione: niente scioglimento se una parte ha adempiuto

La Redazione
18 Marzo 2015

Il contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 169-bis l. fall. è quel negozio che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione/scioglimento da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o comunque non completamente eseguito da entrambe le parti contraenti. Ogniqualvolta dunque una delle parti abbia esaurito la propria prestazione contrattuale, la domanda di sospensione/scioglimento è inammissibile.

Il contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 169-bis l. fall. è quel negozio che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione/scioglimento da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o comunque non completamente eseguito da entrambe le parti contraenti. Ogniqualvolta dunque una delle parti abbia esaurito la propria prestazione contrattuale, la domanda di sospensione/scioglimento è inammissibile.

La valutazione del giudice in ordine alla richiesta di sospensione/scioglimento del contratto in corso di esecuzione deve concentrarsi sull'equo contemperamento degli interessi in gioco, ossia che non discenda alcuna lesione sostanziale del contraente in bonis.

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