Contratti in corso di esecuzione: niente scioglimento se una parte ha adempiuto
18 Marzo 2015
Il contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 169-bis l. fall. è quel negozio che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione/scioglimento da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o comunque non completamente eseguito da entrambe le parti contraenti. Ogniqualvolta dunque una delle parti abbia esaurito la propria prestazione contrattuale, la domanda di sospensione/scioglimento è inammissibile. La valutazione del giudice in ordine alla richiesta di sospensione/scioglimento del contratto in corso di esecuzione deve concentrarsi sull'equo contemperamento degli interessi in gioco, ossia che non discenda alcuna lesione sostanziale del contraente in bonis.
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