Concordato: effetti per il socio illimitatamente responsabile e valutazione del Tribunale ex art. 173 l. fall.

La Redazione
19 Marzo 2015

Il socio illimitatamente responsabile è tenuto all'adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti del trattamento satisfattorio previsto dal piano concordatario, dalla cui esecuzione è liberato, relativamente alle sole obbligazioni sociali, tenuto conto anche del disposto dell'art. 184 l. fall. sull'efficacia esdebitatoria per i soci. In sede di concordato preventivo, infatti, non può trovare spazio la disciplina contenuta nell'art. 147 l. fall., avendo questa carattere eccezionale e pertanto non suscettibile di applicazione analogica.

Il socio illimitatamente responsabile è tenuto all'adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti del trattamento satisfattorio previsto dal piano concordatario, dalla cui esecuzione è liberato, relativamente alle sole obbligazioni sociali, tenuto conto anche del disposto dell'art. 184 l. fall. sull'efficacia esdebitatoria per i soci. In sede di concordato preventivo, infatti, non può trovare spazio la disciplina contenuta nell'art. 147 l. fall., avendo questa carattere eccezionale e pertanto non suscettibile di applicazione analogica.

Ai fini della revoca del concordato ex art. 173 l. fall. il potere di vigilanza del Tribunale può esercitarsi il tutte la fasi della procedura e quindi anche successivamente all'ammissione alla procedura stessa: non è infatti in alcun modo vincolante la valutazione fatta sulla domanda di concordato, a maggior ragione nelle ipotesi in cui questa subisca modifiche in corso di procedura.

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