Prededuzione del credito dell’attestatore nel concordato

La Redazione
20 Marzo 2015

Può essere ammesso al passivo fallimentare, in prededuzione ex art. 111 l. fall., il credito del professionista attestatore per l'attività prestata nel precedente concordato, se viene accertato il rapporto di strumentalità tra tale attività rispetto alla procedura, utile al ceto creditorio secondo una valutazione in concreto del giudice delegato.

Può essere ammesso al passivo fallimentare, in prededuzione ex art. 111 l. fall., il credito del professionista attestatore per l'attività prestata nel precedente concordato, se viene accertato il rapporto di strumentalità tra tale attività rispetto alla procedura, utile al ceto creditorio secondo una valutazione in concreto del giudice delegato.

La prededuzione può essere riconosciuta ai crediti dei professionisti se sono sorti in occasione o in funzione della procedura concordataria e se, all'esito di un'ulteriore verifica da parte del giudice, l'attività dei professionisti sia risultata utile per la massa dei creditori.
Il tribunale è chiamato a verificare in concreto l'attività svolta dal professionista e ad accertarne il nesso, cronologico, teleologico e di adeguatezza, con la procedura concordataria: una volta compiuti tali accertamenti, l'esclusione della natura prededucibile del credito dovrà essere adeguatamente motivata.

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