Credito IVA: è ammissibile solo il dilazionamento

La Redazione
31 Marzo 2015

La norma di cui all'art. 182-ter l. fall. ha natura sostanziale ed è applicabile alla procedura concordataria indipendentemente dall'accesso o meno del debitore alla procedura di deposito della transazione fiscale ex art. 182-ter commi 2-4 l. fall. Pertanto con riferimento al credito IVA la proposta può prevedere solo il suo dilazionamento mentre non è ammissibile la sua falcidiabilità.

La norma di cui all'art. 182-ter l. fall. ha natura sostanziale ed è applicabile alla procedura concordataria indipendentemente dall'accesso o meno del debitore alla procedura di deposito della transazione fiscale ex art. 182-ter commi 2-4 l. fall. Pertanto con riferimento al credito IVA la proposta può prevedere solo il suo dilazionamento mentre non è ammissibile la sua falcidiabilità.

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