Sindacato del Tribunale sulla fattibilità economica della proposta di concordato liquidatorio

La Redazione
10 Aprile 2015

Il sindacato del giudice sulla fattibilità economica della proposta di concordato preventivo può essere svolto esclusivamente nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal proponente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da individuarsi con riferimento alle specifiche modalità indicate dal debitore per il superamento della crisi attraverso una sia pur minimale soddisfazione, in un lasso di tempo ragionevole, dei creditori chirografari.

Il sindacato del giudice sulla fattibilità economica della proposta di concordato preventivo può essere svolto esclusivamente nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal proponente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, da individuarsi con riferimento alle specifiche modalità indicate dal debitore per il superamento della crisi attraverso una sia pur minimale soddisfazione, in un lasso di tempo ragionevole, dei creditori chirografari.

Il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei creditori sulla proposta di concordato liquidatorio implica la formazione di una sorta di vincolo contrattuale: anche le concrete modalità di esecuzione del piano (compresa la scelta del soggetto cessionario e le modalità di liquidazione previste dal debitore), in quanto parte integrante dell'accordo, sono insindacabili in quanto “contrattualizzate”.
Ne deriva che, una volta che la proposta formulata dal debitore si riveli irrealizzabile, al Tribunale non è consentito dettare modalità di liquidazione sostitutive, ma si deve procedere alla dichiarazione di rigetto della domanda.

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