Nuove modalità di notifica: infondata la questione di legittimità costituzionale

La Redazione
20 Aprile 2015

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 15, comma 3, l. fall. (come modificato dal d. l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12), sollevata per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 15, comma 3, l. fall. (come modificato dal d. l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12), sollevata per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost.
La nuova disciplina è stata introdotta al fine di velocizzare le notifiche in ambito prefalllimentare, svincolandole il più possibile dal mezzo cartaceo, ed appare legittima anche laddove, in caso di impossibilità di notifica a mezzo Pec, si discosta dalle disposizioni del codice di procedura civile prevedendo apposite modalità (notifica di persona presso la sede, a norma dell'art. 107, comma 1, d.p.R. n. 1229/59, e mediante deposito presso la casa comunale).

Alla luce delle peculiarità del procedimento concorsuale, che deve essere improntato a esigenze di speditezza e operatività, la previsione di apposite modalità di notifica del ricorso e del decreto di convocazione, non costituisce una ingiustificata disparità di trattamento per le società fallibili e non è, quindi, in contrasto con i principi costituzionali di tutela del diritto di difesa e garanzia del contradditorio.

Sullo stesso tema, potrebbe interessarti anche:
Di Nosse, Nuove modalità telematiche di notifica e rispetto dei principi costituzionali, in questo portale (sezione Quesiti Operativi)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.