Accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla holding

La Redazione
22 Giugno 2015

Va omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori che rappresentano più del 60% dei debiti complessivi della società ricorrente (nella specie, holding di un gruppo internazionale), ove si accerti che sussistono le condizioni oggettive e soggettive per accedere alla procedura, risultando provata la natura di imprenditore commerciale assoggettabile a dichiarazione di fallimento, nonché documentata la situazione di crisi e la relazione di cui all'art. 182-bis l. fall.

Va omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori che rappresentano più del 60% dei debiti complessivi della società ricorrente (nella specie, holding di un gruppo internazionale), ove si accerti che sussistono le condizioni oggettive e soggettive per accedere alla procedura, risultando provata la natura di imprenditore commerciale assoggettabile a dichiarazione di fallimento, nonché documentata la situazione di crisi e la relazione di cui all'art. 182-bis l. fall.

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