Prededucibilità del credito del subappaltatore di società fallita

La Redazione
02 Luglio 2015

Il credito professionale del subappaltatore di una società appaltatrice fallita può essere soddisfatto in prededuzione nel fallimento della società appaltatrice, in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 111 l. fall., che consenta di coordinare tale norma con l'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006: poiché la società fallita non può ricevere il pagamento dovuto dalla società appaltante finché non dia prova di aver corrisposto quanto dovuto al soggetto subappaltatore, quest'ultimo credito può essere considerato funzionale alla procedura concorsuale, in quanto tale pagamento rientra negli interessi della massa dei creditori.

Il credito professionale del subappaltatore di una società appaltatrice fallita può essere soddisfatto in prededuzione nel fallimento della società appaltatrice, in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 111 l. fall., che consenta di coordinare tale norma con l'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006: poiché la società fallita non può ricevere il pagamento dovuto dalla società appaltante finché non dia prova di aver corrisposto quanto dovuto al soggetto subappaltatore, quest'ultimo credito può essere considerato funzionale alla procedura concorsuale, in quanto tale pagamento rientra negli interessi della massa dei creditori.

Sullo stesso argomento, contra:
Tribunale di Pavia, 26 febbraio 2014
Tribunale di Bolzano, 25 febbraio 2014

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