Esecuzione di un contratto pendente di leasing traslativo nel concordato

La Redazione
28 Luglio 2015

La disciplina dell'art. 72-quater l.fall. non ha fatto venir meno la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: quest'ultimo contratto è caratterizzato dal fine del trasferimento della proprietà e, pertanto, le prestazioni non sono scindibili, con la conseguenza che non è possibile distinguere tra prestazioni ante e post domanda di concordato preventivo. In caso di ammissione al concordato preventivo, tale contratto deve intendersi pendente e, nel caso il debitore intenda darvi esecuzione, dovrà procedere all'adempimento integrale dell'obbligazione.

La disciplina dell'art. 72-quater l.fall. non ha fatto venir meno la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: quest'ultimo contratto è caratterizzato dal fine del trasferimento della proprietà e, pertanto, le prestazioni non sono scindibili, con la conseguenza che non è possibile distinguere tra prestazioni ante e post domanda di concordato preventivo. In caso di ammissione al concordato preventivo, tale contratto deve intendersi pendente e, nel caso il debitore intenda darvi esecuzione, dovrà procedere all'adempimento integrale dell'obbligazione.

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