L’opposizione allo stato passivo viene rigettata: l’opponente deve versare il contributo unificato
01 Settembre 2015
Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, come disciplinato dall'art. 99 l. fall. dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 169/2007, ha natura impugnatoria. Ne deriva dunque la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale la parte che propone un'impugnazione, anche incidentale, che venga poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, di ammontare uguale a quello dovuto per l'impugnazione stessa. (Nel caso di specie il Tribunale rigetta l'opposizione allo stato passivo avanzata sulla base di un rapporto di agenzia intercorso tra l'opponente e la s.r.l. fallita, condannando l'agente al pagamento del contributo unificato, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio). |