Termine per la richiesta di riassunzione del procedimento da parte del curatore

La Redazione
11 Settembre 2015

In caso di interruzione del processo per intervenuto fallimento di una delle parti, per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. rileva la dichiarazione da parte del giudice in udienza dell'evento interruttivo ex art. 43 l. fall., quale momento di conoscenza legale dello stesso in capo alla curatela fallimentare, che potrà quindi chiedere la riassunzione del procedimento entro tre mesi da quell'udienza.

In caso di interruzione del processo per intervenuto fallimento di una delle parti, per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. rileva la dichiarazione da parte del giudice in udienza dell'evento interruttivo ex art. 43 l. fall., quale momento di conoscenza legale dello stesso in capo alla curatela fallimentare, che potrà quindi chiedere la riassunzione del procedimento entro tre mesi da quell'udienza.

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