Se l’imprenditore non deposita la proposta concordataria, non può chiedere lo scioglimento dei contratti pendenti

La Redazione
14 Settembre 2015

In caso di domanda di concordato con riserva della proposta non può trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 169-bis l. fall., posto che il rinvio operato da quella disposizione all'art. 161 deve intendersi come riferito al caso del concordato completo e che l'assenza di un piano concordatario renderebbe comunque impossibile l'accertamento della coerenza e strumentalità dello scioglimento contrattuale invocato dal debitore, con la conseguente incompatibilità logica dell'istituto con la fase preconcordataria.

In caso di domanda di concordato con riserva della proposta non può trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 169-bis l. fall., posto che il rinvio operato da quella disposizione all'art. 161 deve intendersi come riferito al caso del concordato completo e che l'assenza di un piano concordatario renderebbe comunque impossibile l'accertamento della coerenza e strumentalità dello scioglimento contrattuale invocato dal debitore, con la conseguente incompatibilità logica dell'istituto con la fase preconcordataria.

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