Concordato: il pagamento integrale dell’Iva non altera l’ordine delle cause legittime di prelazione

La Redazione
16 Settembre 2015

Nel concordato preventivo, il pagamento integrale dell'IVA non comporta una violazione dell'art. 160, comma 2, l. fall., con riguardo al divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione: la possibilità di derogare alle norme sulla gradazione dei privilegi discende dalla natura di norma eccezionale dell'art. 182-ter l. fall., con la conseguenza che il pagamento del credito Iva non presuppone il ricorso a finanza esterna, neppure in caso di incapienza del patrimonio del debitore concordatario per il soddisfacimento degli altri creditori.

Nel concordato preventivo, il pagamento integrale dell'IVA non comporta una violazione dell'art. 160, comma 2, l. fall., con riguardo al divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione: la possibilità di derogare alle norme sulla gradazione dei privilegi discende dalla natura di norma eccezionale dell'art. 182-ter l. fall., con la conseguenza che il pagamento del credito Iva non presuppone il ricorso a finanza esterna, neppure in caso di incapienza del patrimonio del debitore concordatario per il soddisfacimento degli altri creditori.

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