Liquidazione dell’attivo e forme privatistiche degli atti di vendita

La Redazione
06 Ottobre 2015

Nell'ambito delle procedure fallimentari, si ravvisa una vendita coattiva sia nel caso in cui il curatore opti per una vendita forzata secondo le regole dettate per le procedure esecutive dal codice di procedura civile, sia per il caso in cui la cessione avvenga tramite un negozio di natura privatistica. In quest'ultimo caso la valutazione di legittimità della vendita è svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche, essendo invece ancorata al rispetto dei principi di pubblicità e competitività del procedimento di scelta del contraente che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare.

Nell'ambito delle procedure fallimentari, si ravvisa una vendita coattiva sia nel caso in cui il curatore opti per una vendita forzata secondo le regole dettate per le procedure esecutive dal codice di procedura civile, sia per il caso in cui la cessione avvenga tramite un negozio di natura privatistica. In quest'ultimo caso la valutazione di legittimità della vendita è svincolata dal rigido rispetto delle prescrizioni codicistiche, essendo invece ancorata al rispetto dei principi di pubblicità e competitività del procedimento di scelta del contraente che governano la liquidazione dell'attivo fallimentare.

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