Omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

La Redazione
09 Ottobre 2015

Ai sensi dell'art. 182-bis l. fall., gli accordi di ristrutturazione dei debiti non devono necessariamente essere connotati da un contenuto tipico, essendo al contrario rimessi alla libertà negoziale in quanto contratti di diritto privato non riconducibili alle procedure concorsuali. L'efficacia dell'accordo resta comunque condizionata all'omologazione giudiziale il cui scrutinio ha ad oggetto la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista nell'attestazione di fattibilità giuridica della proposta, l'eventuale impossibilità giuridica di esecuzione, nonché l'inidoneità alla soddisfazione dei creditori, mentre il giudizio sulla fattibilità economica è riservato ai creditori.

Ai sensi dell'art. 182-bis l. fall., gli accordi di ristrutturazione dei debiti non devono necessariamente essere connotati da un contenuto tipico, essendo al contrario rimessi alla libertà negoziale in quanto contratti di diritto privato non riconducibili alle procedure concorsuali. L'efficacia dell'accordo resta comunque condizionata all'omologazione giudiziale il cui scrutinio ha ad oggetto la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista nell'attestazione di fattibilità giuridica della proposta, l'eventuale impossibilità giuridica di esecuzione, nonché l'inidoneità alla soddisfazione dei creditori, mentre il giudizio sulla fattibilità economica è riservato ai creditori.

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