Piano concordatario: valutazione dei creditori e sindacato del giudice

La Redazione
22 Ottobre 2015

In tema di concordato preventivo, sono riservate ai creditori, previa informazione completa e corretta, le valutazioni di merito aventi ad oggetti la fattibilità economica del piano concordatario, la sua convenienza, nonché la probabilità di successo e gli eventuali rischi connessi. Dopo l'approvazione da parte dei creditori, il Tribunale non può sindacare le probabilità di successo del piano medesimo, né tantomeno rifiutare di omologarlo anche laddove sia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiederne la risoluzione.

In tema di concordato preventivo, sono riservate ai creditori, previa informazione completa e corretta, le valutazioni di merito aventi ad oggetti la fattibilità economica del piano concordatario, la sua convenienza, nonché la probabilità di successo e gli eventuali rischi connessi. Dopo l'approvazione da parte dei creditori, il Tribunale non può sindacare le probabilità di successo del piano medesimo, né tantomeno rifiutare di omologarlo anche laddove sia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiederne la risoluzione.

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