La dichiarazione di fallimento della società cancellata dal Registro delle imprese

La Redazione
26 Ottobre 2015

In caso di estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, le esposizioni debitorie rimaste inadempiute, così come i residui attivi non liquidati a favore dei soci, si trasferiscono in capo a quest'ultimi in regime di contitolarità, non potendosi ammettere l'idea di un patrimonio “adespota”. In virtù di tale fenomeno successorio, la società deve essere ritenuta insolvente ai sensi dell'art. 5 l. fall., non essendo più titolare di alcun elemento attivo del patrimonio sociale.

In caso di estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, le esposizioni debitorie rimaste inadempiute, così come i residui attivi non liquidati a favore dei soci, si trasferiscono in capo a quest'ultimi in regime di contitolarità, non potendosi ammettere l'idea di un patrimonio “adespota”. In virtù di tale fenomeno successorio, la società deve essere ritenuta insolvente ai sensi dell'art. 5 l. fall., non essendo più titolare di alcun elemento attivo del patrimonio sociale.

A seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, il procedimento per la dichiarazione di fallimento della società estinta, così come le eventuali fasi impugnatorie successive, continuano a svolgersi nei confronti della società, nella persona del suo legale rappresentante.

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