Fallimento: piano di riparto e conflitti tra crediti prededucibili e crediti ipotecari
13 Novembre 2015
In sede di piano di riparto parziale, il curatore può legittimamente accantonare le somme dovute all'Erario per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento, prevedendo che il relativo esborso gravi sulle somme dovute al creditore ipotecario: l'art. 111-bis l. fall., che disciplina la modalità di soddisfacimento dei crediti prededucibili, letto in relazione all'art. 111-ter, detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, risolvibile facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia una parte delle spese generali sostenute nell'interesse di tutti i creditori. |