Momento introduttivo della procedura concordataria ai fini dell’applicazione della nuova disciplina
17 Novembre 2015
Ai fini della decorrenza delle disposizioni introdotte dalla c.d. miniriforma del diritto fallimentare, la locuzione “procedimento di concordato preventivo introdotto” di cui all'art. 23 d.l. n. 83/2015 deve intendersi come riferita al procedimento instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1, l. fall. nel caso in cui la domanda depositata sia completa. |