Concordato preventivo: percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari

La Redazione
18 Novembre 2015

L'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall., come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, nel prevedere che in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, non intende introdurre un vincolo contenutistico della proposta qualificabile in termini di promessa di pagamento di una determinata percentuale del credito.

L'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall., come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, nel prevedere che in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, non intende introdurre un vincolo contenutistico della proposta qualificabile in termini di promessa di pagamento di una determinata percentuale del credito.

La soglia minima di accesso alla procedura concordataria desumibile dalla lettura combinata dell'art. 161, comma 2, lett. e) e del nuovo art. 160, comma 4, l. fall., non consiste nella previsione di un pagamento/soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari (e privilegiati falcidiati), ma nell'assicurazione di un tale grado di soddisfazione. Il termine “assicurare” non deve essere inteso nel senso di “garantire” e, nonostante sia riferito a valutazioni prognostiche, non si identifica con una mera previsione probabilistica.

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