Mandato all’incasso a favore della banca e pagamenti inefficaci
25 Novembre 2015
Premettendo che l'accredito su conto corrente con saldo passivo dell'imprenditore soggetto a procedura concorsuale, riducendo il debito nei confronti della banca, configura un pagamento dell'imprenditore a favore dell'istituto bancario inefficace in caso di fallimento (art. 44 l. fall.) e non consentito in caso di concordato preventivo, in caso di mandato all'incasso conferito da un imprenditore alla banca prima dell'apertura di una procedura concorsuale, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, apertura di credito, sconto bancario o di “anticipazione sbf”, laddove l'incasso avvenga dopo l'apertura della procedura, la banca non può ritenere il pagamento. Resta fermo il diritto di quest'ultima alla prededuzione del pagamento del corrispettivo maturato per l'attività prestata dopo l'apertura della procedura (art. 169-bis l. fall., come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015). |