Legittimazione del curatore all’opposizione ordinaria

La Redazione
10 Dicembre 2015

Ai sensi del comma 1 dell'art. 404 c.p.c., l'opposizione ordinaria del terzo non può essere esperita da tutti coloro che siano nella posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da chi, rivestendo tale qualifica, faccia valere un proprio diritto, autonomo ed incompatibile con l'oggetto della controversia. Il curatore fallimentare è dunque legittimato, quale avente causa o creditore, alla sola opposizione revocatoria di cui comma 2 della norma citata, non potendo invocare un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto all'oggetto della sentenza opposta, nonostante sia pacifico che egli abbia un interesse ad insorgere contro il provvedimento che abbia deciso in merito alla titolarità di un immobile sottraendolo per tale via alla massa fallimentare.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 404 c.p.c., l'opposizione ordinaria del terzo non può essere esperita da tutti coloro che siano nella posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da chi, rivestendo tale qualifica, faccia valere un proprio diritto, autonomo ed incompatibile con l'oggetto della controversia. Il curatore fallimentare è dunque legittimato, quale avente causa o creditore, alla sola opposizione revocatoria di cui comma 2 della norma citata, non potendo invocare un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto all'oggetto della sentenza opposta, nonostante sia pacifico che egli abbia un interesse ad insorgere contro il provvedimento che abbia deciso in merito alla titolarità di un immobile sottraendolo per tale via alla massa fallimentare.

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