Revoca dell’ammissione al concordato per omissioni e carenze informative dolose

La Redazione
11 Dicembre 2015

L'ammissione al concordato preventivo deve essere revocata laddove il debitore, abbia dolosamente posto in essere gli atti contemplati dall'art. 173 l. fall., individuandosi in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore stesso e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento della procedura. (Nella specie, provata la sussistenza dei fatti scoperti dai Commissari, la loro idoneità ad influire sul giudizio dei creditori sulle reali prospettive di soddisfazione, nonché la loro connotazione dolosa, il Tribunale ha revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo).

L'ammissione al concordato preventivo deve essere revocata laddove il debitore, abbia dolosamente posto in essere gli atti contemplati dall'art. 173 l. fall., individuandosi in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore stesso e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento della procedura. (Nella specie, provata la sussistenza dei fatti scoperti dai Commissari, la loro idoneità ad influire sul giudizio dei creditori sulle reali prospettive di soddisfazione, nonché la loro connotazione dolosa, il Tribunale ha revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo).

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