La compensazione è preclusa ai crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento

La Redazione
15 Dicembre 2015

L'art. 56 l. fall., consente ai creditori di procedere alla compensazione dei propri debiti verso il fallito con i rispettivi contro-crediti, anche se non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento. La compensazione non è invece applicabile nel caso in cui i crediti verso il fallito siano stati oggetto di cessione per atto tra vivi in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, laddove tali crediti non siano venuti a scadenza precedentemente e ciò indipendentemente dalla circostanza che la causa genetica del credito trasferito sia anteriore al fallimento.

L'art. 56 l. fall., consente ai creditori di procedere alla compensazione dei propri debiti verso il fallito con i rispettivi contro-crediti, anche se non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento. La compensazione non è invece applicabile nel caso in cui i crediti verso il fallito siano stati oggetto di cessione per atto tra vivi in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, laddove tali crediti non siano venuti a scadenza precedentemente e ciò indipendentemente dalla circostanza che la causa genetica del credito trasferito sia anteriore al fallimento.

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