La compensazione è preclusa ai crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento
15 Dicembre 2015
L'art. 56 l. fall., consente ai creditori di procedere alla compensazione dei propri debiti verso il fallito con i rispettivi contro-crediti, anche se non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento. La compensazione non è invece applicabile nel caso in cui i crediti verso il fallito siano stati oggetto di cessione per atto tra vivi in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, laddove tali crediti non siano venuti a scadenza precedentemente e ciò indipendentemente dalla circostanza che la causa genetica del credito trasferito sia anteriore al fallimento. |