Il principio di consecuzione tra procedure
18 Dicembre 2015
Il principio di consecuzione fra la procedura concordataria e quella fallimentare, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., si fonda sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di continuità fra le stesse di natura non temporale, ma causale; pertanto, soprattutto in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato è doveroso verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva determinato il ricorso al concordato. |