Concordato preventivo: limiti del sindacato giudiziale sulla proposta

La Redazione
05 Gennaio 2016

In sede di presentazione della proposta concordataria, il sindacato del giudice deve limitarsi al profilo di fattibilità giuridica del piano in termini di idoneità della documentazione fornita, mentre è devoluta ai creditori la valutazione della fattibilità economica dello stesso sulla base della relazione ex art. 161 l. fall. con cui l'attestatore manifesta il suo giudizio professionale, non potendosi egli limitare a recepire acriticamente i dati contabili della società.

In sede di presentazione della proposta concordataria, il sindacato del giudice deve limitarsi al profilo di fattibilità giuridica del piano in termini di idoneità della documentazione fornita, mentre è devoluta ai creditori la valutazione della fattibilità economica dello stesso sulla base della relazione ex art. 161 l. fall. con cui l'attestatore manifesta il suo giudizio professionale, non potendosi egli limitare a recepire acriticamente i dati contabili della società.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.