Il creditore che non partecipa all’adunanza non può poi opporsi all’omologazione del concordato

La Redazione
18 Gennaio 2016

In tema di omologazione della proposta concordataria, l'opposizione presentata dal socio postergato non ammesso al voto che non abbia partecipato all'adunanza, né tantomeno abbia provveduto a formulare in tale sede le questioni relative alla propria legittimazione al voto, deve dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione, posto che l'adunanza medesima è la sola ed esclusiva sede in cui possono essere sollevate le questioni inerenti la legittimazione al voto con il contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente.

In tema di omologazione della proposta concordataria, l'opposizione presentata dal socio postergato non ammesso al voto che non abbia partecipato all'adunanza, né tantomeno abbia provveduto a formulare in tale sede le questioni relative alla propria legittimazione al voto, deve dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione, posto che l'adunanza medesima è la sola ed esclusiva sede in cui possono essere sollevate le questioni inerenti la legittimazione al voto con il contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente.

La natura di concordato con continuità indiretta, con cessione aziendale preceduta da affitto ponte, non è incompatibile con la nomina di un commissario liquidatore.

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