Profili di inammissibilità del concordato preventivo: rispetto delle classi dei creditori, cash flow e falcidia dell’Iva

La Redazione
13 Gennaio 2014

Non può essere omologata una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda la degradazione al chirografo dei crediti erariali assistiti da una causa di prelazione generale senza che ne sussistano i requisiti di legge.

Non può essere omologata una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda la degradazione al chirografo dei crediti erariali assistiti da una causa di prelazione generale senza che ne sussistano i requisiti di legge.

Le risorse di cassa (c.d. cash flow) derivanti dalla prosecuzione dell'attività con i beni aziendali facenti parte del patrimonio del debitore in concordato preventivo non possono essere qualificate come finanza esterna. Tali risorse scaturiscono, infatti, dall'impiego di beni strumentali all'attività, che sono di proprietà e nella disponibilità del debitore, e in quanto tali non autorizzano il soddisfacimento del credito chirografario sino a che tutti i crediti privilegiati abbiano avuto pieno soddisfacimento.

Anche aderendo alla tesi della facoltatività della transazione fiscale, il credito erariale per Iva e ritenute d'acconto operate e non versate non può essere falcidiato, stante la natura sostanziale, e non procedimentale, dell'art. 182-ter l. fall.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.