Cessazione della competenza del tribunale fallimentare in seguito all’omologazione del concordato fallimentare

La Redazione
14 Gennaio 2014

L'art. 24 l. fall. attribuisce al tribunale la competenza relativa a tutte le azioni derivanti dalla dichiarazione di fallimento, pertanto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare e la conseguente chiusura del fallimento, viene meno la vis attractiva del tribunale fallimentare.

L'art. 24 l. fall. attribuisce al tribunale la competenza relativa a tutte le azioni derivanti dalla dichiarazione di fallimento, pertanto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare e la conseguente chiusura del fallimento, viene meno la vis attractiva del tribunale fallimentare.
In capo agli organi fallimentari continua a sussistere la competenza solo per il buon fine del concordato medesimo, mentre le questioni aventi ad oggetto i diritti dei singoli creditori, anche se inerenti l'esecuzione del concordato, rientrano nella materia dell'ordinario giudizio di cognizione.

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