Concordato: non sussistenza dell’obbligo di pagamento integrale Iva anche al di fuori dell’ipotesi di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.

La Redazione
16 Gennaio 2014

La previsione che il credito iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell'ambito di una procedura esecutiva (quale il c.p.) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunicati.

La previsione che il credito iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell'ambito di una procedura esecutiva (quale il c.p.) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunicati.

Se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un trattamento “superprivilegiato” per il credito iva, per le menzionate esigenze comunitarie, ben avrebbe potuto disporne una diversa collocazione nell'ordine dei privilegi; la collocazione della disposizione all'interno dell'art. 182-ter l. fall. ne evidenzia la diretta attinenza con l'istituto della transazione fiscale.

L'intento sottostante alla riforma del concordato preventivo (e della legge fallimentare in generale) è nel senso di facilitare l'uscita dalla crisi imprenditoriale attraverso il ricorso alle procedure di c.p. e non renderla più ardua (come sarebbe certamente accedendo all'interpretazione accreditata dalla Suprema Corte).

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