Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti nel concordato con riserva

La Redazione
16 Gennaio 2014

Perchè il tribunale possa esercitare il potere discrezionale che gli viene riconosciuto dall'art. 169-bis l. fall. è necessario che sia messo in condizione di conoscere le ragioni a fondamento della richiesta di autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente.

Perchè il tribunale possa esercitare il potere discrezionale che gli viene riconosciuto dall'art. 169-bis l. fall. è necessario che sia messo in condizione di conoscere le ragioni a fondamento della richiesta di autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente.
Per tale ragione è indispensabile che il debitore che ha formulato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall. prospetti al tribunale contenuti di proposta e piano accompagnati da una prima relazione del professionista che sia funzionale ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di quanto prospettato.
Ove il debitore si limiti a chiedere la sospensione del contratto pendente, è comunque necessario che prospetti, quantomeno in termini generici, quali saranno i contenuti del proponendo piano.

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