Esclusione dalla revocatoria ex art. 67 lett. d) l. fall. per gli atti compiuti in relazione ad un piano di risanamento attestato

La Redazione
17 Gennaio 2014

L'atto in astratto revocabile non è di per sé illecito anche se viola norme inderogabili a tutela dei diritti dei creditori e non può essere perciò impugnato per nullità.

L'atto in astratto revocabile non è di per sé illecito anche se viola norme inderogabili a tutela dei diritti dei creditori e non può essere perciò impugnato per nullità.

E' esclusa la revocabilità di un atto, pur in astratto lesivo della par condicio, che venga compiuto in esecuzione di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., a prescindere da ogni valutazione soggettiva in merito alla possibilità in capo al terzo beneficiario dell'atto di percepire l'inidoneità del piano ai fini del risanamento. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che l'atto censurato costituisca una delle possibili soluzioni esecutive del piano considerate dall'attestatore.

L'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. è limitata alla fattispecie disciplinata da quella disposizione, ma in presenza di un piano attestato è parimenti esclusa la possibilità di esercitare la revocatoria ordinaria rispetto ad atti esecutivi del piano in difetto dell'elemento soggettivo in capo all'accipiens.

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