Pagamento eseguito dal terzo debitore del soggetto fallito dopo la dichiarazione di fallimento

La Redazione
20 Gennaio 2014

Ai sensi dell'art. 44 l. fall. sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali i pagamenti e gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; pertanto, le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e, se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la par conditio creditorum. Invero, il principio della par conditio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro. A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. Né assume rilievo la data di emanazione dell'ordinanza rispetto a quella della pronuncia della sentenza di fallimento, rilevando unicamente il momento della corresponsione delle somme.

Ai sensi dell'art. 44 l. fall. sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali i pagamenti e gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; pertanto, le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e, se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la par conditio creditorum. Invero, il principio della par conditio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro. A quest'ultima categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. Né assume rilievo la data di emanazione dell'ordinanza rispetto a quella della pronuncia della sentenza di fallimento, rilevando unicamente il momento della corresponsione delle somme.

Il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. dopo la dichiarazione del fallimento, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. Alla dichiarazione di inefficacia consegue la condanna alla restituzione delle somme ricevute in virtù dell' ordinanza di assegnazione, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale del debitore fallito. I soggetti tenuti alla restituzione vanno individuati nei creditori assegnatari, i quali, avendo ricevuto il pagamento oggetto della dichiarazione di inefficacia, sono tenuti alla reintegrazione del patrimonio del fallito in ossequio al principio della par conditio creditorum.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Tribunale di S.M. Capua Vetere - 26 luglio 2013

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